Esenzione dall'incorporazione

La sezione 162 del TCGA 1992 consente di differire l'imposta sulle plusvalenze quando si trasferisce un'attività imprenditoriale individuale o di partnership a una società a responsabilità limitata come azienda in attività, con l'utile confluito nel costo base delle azioni ricevute.

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Fatti chiave

  • L'agevolazione sulla costituzione si applica automaticamente ai sensi s.162 TCGA 1992 quando sono soddisfatte le condizioni, non è richiesta alcuna richiesta.
  • Tutte le risorse dell'attività (escluso il denaro contante) deve essere trasferito alla società.
  • La considerazione deve essere interamente o parzialmente in azioni nella nuova azienda.
  • Il guadagno è differito da riducendo il costo di base delle azioni ricevute.
  • Se una qualsiasi controprestazione viene ricevuta in una forma diversa dalle azioni (ad esempio contanti o prestito), l'agevolazione è limitato proporzionalmente.

Che cosa è l'agevolazione per l'incorporazione?

L'agevolazione fiscale sulla plusvalenza (CGT) prevista dall'articolo 162 del TCGA del 1992 differisce l'imposta sulle plusvalenze (CGT) quando si trasferisce un'attività svolta da un individuo (o da una società di persone) a una società, in cambio di azioni. Si tratta di una delle agevolazioni fiscali più comunemente utilizzate dai titolari di imprese che passano da un'attività autonoma a una società a responsabilità limitata.[1]

L'agevolazione funziona riducendo il costo base delle azioni ricevute nella nuova società dell'importo della plusvalenza differita. Quando tali azioni verranno infine vendute, la plusvalenza differita si concretizzerà (anche se potrebbe poi beneficiare dell'agevolazione BADR al 18%).

Condizioni per il sollievo

Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:[2]

  • UN Attività commerciale devono essere trasferiti (non solo i singoli beni) — l'attività deve essere trasferita "come azienda in esercizio"
  • Tutte le risorse dell'attività (o tutti i beni diversi dal denaro) devono essere trasferiti alla società
  • Il trasferimento deve essere in cambio di azioni nell'azienda (in tutto o in parte)
  • L'attività deve essere stata svolta dal individuale (imprenditore individuale) o partner chi lo sta trasferendo

“Come azienda in attività” significa che l'attività deve essere attiva e operativa al momento del trasferimento. Non è possibile costituire un'attività che abbia già cessato l'attività. La società deve continuare a svolgere la stessa attività immediatamente dopo il trasferimento.

Come funziona il soccorso

Quando le condizioni sono soddisfatte, la plusvalenza su tutti i beni imponibili trasferiti viene differita riducendo il costo base delle azioni ricevute. Ecco un esempio:

ComponenteQuantità
Valore di mercato dei beni aziendali trasferiti£500,000
Costo base delle attività£100,000
Guadagno totale sul trasferimento£400,000
Corrispettivo: azioni ricevute£500,000
Guadagno differito (agevolazione di incorporazione)£400,000
Costo base delle azioni per CGT£500,000 − £400,000 = £100,000

Se le azioni vengono successivamente vendute per £ 800.000, la plusvalenza imponibile sarà di £ 700.000 (£ 800.000 - £ 100.000), includendo le £ 400.000 differite.

Considerazione mista (azioni e altro)

Se il corrispettivo è in parte in azioni e in parte in un'altra forma (ad esempio un conto prestito di un direttore o contanti), l'agevolazione è limitata proporzionalmente:[1]

ComponenteQuantità
Valore di mercato delle attività trasferite£500,000
Considerazione: azioni£300,000 (60%)
Considerazione: prestito del regista£200,000 (40%)
Guadagno totale£400,000
Guadagno differito (60% in azioni)£240,000
Guadagno addebitabile immediatamente£160,000

Mancia: Per massimizzare l'agevolazione fiscale in sede di costituzione, è consigliabile convertire il 100% del corrispettivo in azioni. Successivamente, è possibile ricavare valore attraverso stipendio, dividendi o contributi pensionistici. La creazione di un conto di prestito per amministratori al momento della costituzione riduce l'agevolazione fiscale disponibile.

Avviamento: considerazioni speciali

L'avviamento è spesso il bene più prezioso di un'impresa individuale e può beneficiare di agevolazioni fiscali. Tuttavia, vi sono importanti restrizioni:[4]

  • Per trasferimenti a partire dal 3 dicembre 2014, se l'individuo detiene il 5% o più delle azioni della società, la società non è possibile richiedere una detrazione fiscale per l'ammortamento dell'avviamento ai sensi del regime delle attività immateriali
  • Ciò significa che non vi è alcun vantaggio fiscale per la società nel riconoscere l'avviamento, anche se l'individuo ha differito la CGT
  • L'avviamento continuerà a comparire nel bilancio della società come attività, ma non prevede alcuna agevolazione fiscale continuativa.

Considerazioni sull'imposta di bollo

Il trasferimento di beni alla propria azienda è una transazione tra persone collegate, quindi il corrispettivo ai fini dell'imposta di bollo è valore di mercato dei beni trasferiti:

  • Imposta di bollo su terreni/proprietà: Addebitato alle normali tariffe sul valore di mercato di qualsiasi terreno o edificio trasferito
  • Imposta di bollo sulle azioni: In caso di trasferimento di azioni in altre società si applica l'imposta di bollo dello 0,5%.
  • Nessuna imposta di bollo sull'avviamento: L’avviamento non è un “titolo azionario o negoziabile”, quindi non si applica alcuna imposta di bollo

Disapplicazione del sollievo

Poiché l'agevolazione fiscale per la costituzione di società è automatica, in determinate circostanze potresti volerla disapplicare. Potresti scegliere di cristallizzare la plusvalenza se:[2]

  • Hai perdite di capitale non utilizzate O Importo esente annuo che altrimenti andrebbero sprecati
  • Ti qualifichi per BADR al 18% sul guadagno e preferirei pagare ora a un tasso basso piuttosto che differire
  • Tu vuoi stabilire un costo base più elevato per le azioni (utile se è probabile che la società venga venduta a breve)

Per non applicare l'art. 162, è possibile effettuare un'elezione congiunta per l'esenzione dal pagamento anticipato ai sensi dell'art. 165 (che offre un maggiore controllo) o semplicemente strutturare la transazione in modo che le condizioni dell'art. 162 non siano soddisfatte (ad esempio non trasferendo tutti i beni).

Esenzione dall'incorporazione vs. Esenzione dall'incorporazione

CaratteristicaEsenzione dall'incorporazione (s.162)Esenzione dal pagamento anticipato (s.165)
ApplicazioneAutomaticoDeve essere rivendicato (elezione congiunta)
Beni trasferitiTutte le risorse richiestePuò essere applicato a singole attività
Dove il guadagno è differitoIn azioniIn ogni asset dell'azienda
ConsiderazioneDeve includere le azioniPuò essere qualsiasi forma
Attività non commercialiSollievo su tutti i beniSolo beni aziendali

Domande frequenti

L'agevolazione per la costituzione di società è automatica?

Sì. A differenza del BADR o dell'esenzione per il holdover, l'esenzione per l'incorporazione ai sensi dell'art. 162 si applica automaticamente al verificarsi delle condizioni. Non è necessario presentare una richiesta. Tuttavia, è possibile scegliere di non applicare l'esenzione se si preferisce cristallizzare il guadagno (ad esempio, per utilizzare l'importo di esenzione annuale o le perdite di capitale).

Cosa succede alla buona volontà?

L'avviamento è un bene idoneo per l'agevolazione fiscale in caso di costituzione di società. La plusvalenza sull'avviamento è differita nel costo base delle azioni. Tuttavia, se si trasferisce l'avviamento a una società di cui si detiene almeno il 5% delle azioni, la società non può richiedere una detrazione fiscale per l'ammortamento di tale avviamento (per i trasferimenti successivi al 3 dicembre 2014).

Posso trasferire alcuni beni e conservarne altri?

No. La Sezione 162 richiede il trasferimento dell'attività "come impresa in esercizio", insieme a tutti i beni aziendali (o a tutti i beni diversi dalla liquidità). La selezione selettiva di singoli beni non è ammissibile.

Si applica l'imposta di bollo sul trasferimento?

Sì. In caso di trasferimento di terreni o proprietà, l'imposta di bollo sui terreni (SDLT) verrà applicata al valore di mercato, poiché il trasferimento avviene a una persona collegata. Analogamente, in caso di trasferimento di azioni di altre società, potrebbe essere applicata un'imposta di bollo dello 0,5%.

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Fonti

  1. Agevolazioni per l'incorporazione (HS276) — HMRC
  2. Manuale sulle plusvalenze: agevolazioni per la costituzione di società — HMRC
  3. Costituire una società a responsabilità limitata — GOV.UK
  4. Manuale sulle plusvalenze: avviamento — HMRC

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